Didascalia
Nell’articolo 8 del Capo II del Regio Decreto Legge 17 novembre n. 1728, relativo ai criteri in base ai quali poter definire l’appartenenza alla razza ebraica, si legge: “Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1° ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.” tale norma risulta importante per comprendere come mai nei registri degli alunni iscritti alle diverse classi del Liceo compaiano studenti con cognomi di origine ebraica che poterono proseguire gli studi perché considerati ariani. Tuttavia questi stessi studenti, dopo l’8 settembre 1943, di fronte al rischio dell’arresto e della deportazione cercarono riparo in Svizzera rientrando nella categoria dei rifugiati ebrei.